Con ordinanza del 30.4.2021 il Tribunale di Trani è intervenuto sul tema della nota sentenza ‘Lexitor’ (Corte di Giustizia Europea, 11.09.2019), accertando e dichiarando che la stessa non è pertinente all’ordinamento italiano.

Il Tribunale ha mutuato alcuni recenti arresti della giurisprudenza di merito, per i quali «la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019 (c.d. “Lexitor”) non è pertinente all’ordinamento italiano. Tale decisione emessa all’esito a un giudizio pregiudiziale sull’interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitata a “osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto.”. La decisione in esame, tuttavia, non può adattarsi all’ordinamento italiano, perché quest’ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, come testualmente riportato nell’ordinanza annotata, l’art. 125sexies TUB (di trasposizione della normativa dell’Unione) statuisce che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. Non c’è alcun riferimento ai costi “iniziali” del credito e, in effetti, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti a un’attività che l’Istituto di credito svolge in una fase prodromica alla stessa erogazione della somma finanziata e che, in quanto tale, anche laddove l’importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima dell’erogazione del credito. Ne deriva che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito. Nel caso di specie, consegue l’integrale rigetto della domanda, stante la sua infondatezza» (Tribunale Cassino 2 febbraio 2021; nello stesso senso Tribunale di Mantova, 30 giugno 2020Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, n. 1907).

 

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