Il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d’impresa, torna sul tema della nullità delle fideiussioni (sia ‘omnibus’ che specifiche), stipulate in epoca successiva all’indagine sfociata nel provvedimento n.55/2005 di Bankitalia, affermando, fra l’altro:
“…la produzione in giudizio dei moduli utilizzati da diverse banche nell’anno di stipulazione dei contratti in contestazione, contenenti le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate, comunque, non avrebbe potuto ritenersi decisiva ai fini dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale a monte, in quanto i predetti moduli avrebbero dimostrato al più la sola applicazione uniforme, più o meno estesa, delle clausole contestate, ma non l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale volta ai fini di tale applicazione generalizzata e uniforme, tale da ledere dunque la libertà di concorrenza.
Per quanto sopra illustrato, parte attrice, non potendosi avvalere dell’istruttoria della Banca d’Italia nel caso di specie, avrebbe dovuto introdurre un’autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l’esistenza un’intesa anticoncorrenziale funzionale ad una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, per le modalità di applicazione uniforme, dell’articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, (cfr. Trib. Napoli, Sez. Imprese, 30 giugno 2022 n. 6557)…”
Per quanto sopra illustrato, parte attrice, non potendosi avvalere dell’istruttoria della Banca d’Italia nel caso di specie, avrebbe dovuto introdurre un’autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l’esistenza un’intesa anticoncorrenziale funzionale ad una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, per le modalità di applicazione uniforme, dell’articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, (cfr. Trib. Napoli, Sez. Imprese, 30 giugno 2022 n. 6557)…”
“L’espressa menzione delle caratteristiche relative alle fideiussioni omnibus nel provvedimento dell’Authority non lascia adito a dubbi circa l’impossibilità di utilizzo dell’attitudine probatoria del provvedimento 55/2005 ai fini del rimedio demolitorio della nullità anche a rapporti fideiussori diversi da quelli di tipo omnibus.”
