Una volta decorso tale termine l’agente della riscossione può provvedere al recupero delle somme non pagate dal contribuente debitore a mezzo di espropriazione forzata e senza la previa notifica della cartella di pagamento.
L’art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, è assolutamente chiaro nell’escludere un obbligo di notifica al contribuente della cartella di pagamento una volta divenuta definitivo l’avviso di accertamento impoesattivo, dovendo il concessionario limitarsi, una volta affidatagli in carico la riscossione, informare il debitore, con raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione e quindi procedere all’esecuzione.
Principio affermato da Cass. 10 marzo 2022, n. 7769
