Il Tribunale di Crotone si pronuncia in tema di prova di titolarità del credito in caso di cessione in blocco, affermando, fra l’altro, che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188); ne consegue che deve ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. è il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell’operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l’onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario – e che la società opposta ha esibito lo stralcio della G.U. n. 151 del 23.12.2017 con la specificazione della cessione in blocco”.
Buona lettura.
