In particolare il giudicante ha evidenziato che: L’attore e la terza chiamata hanno eccepito la predetta nullità senza tuttavia allegare la uniforme, e non meramente occasionale, applicazione di dette clausole, integrante elemento costitutivo della dedotta nullità (cfr. Cass. 30818/2018), da parte dell’Istituto di credito (v. anche Corte appello Venezia sez. I, 13.09.2021, n. 2356, secondo cui “riguardo agli oneri probatori, occorre allegare l’applicazione nel caso concreto delle clausole censurate e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa; l’attore deve, altresì, produrre in giudizio il modello ABI e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia nonché dimostrare la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate”).
Ha poi rilevato: non avendo i fideiussori allegato né provato che, in assenza di dette clausole, non sarebbero addivenuti alla conclusione del contratto – l’eccezione proposta sarebbe al più idonea a generare la nullità della singola clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c..
Ciò posto, da parte della terza chiamata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non appare adeguatamente formulata, in quanto (v. comparsa di costituzione, pag. 3) il termine semestrale viene fatto decorrere a partire dal 11.09.2017 (data di intimazione del pagamento inviata dalla Banca alla società correntista, debitrice principale), mentre nell’ambito dei contratti di conto corrente, per il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. deve farsi riferimento alla data di chiusura del conto (che nel caso di specie è successiva) analogamente a quanto accade per il termine di prescrizione, per il quale è esclusa la decorrenza prima della chiusura attesa l’inesigibilità del credito (Trib. Roma, n. 17136/2018). L’attore Manzulli Paolo invece non ha sollevato tempestiva eccezione di decadenza ex 1957 c.c. la quale – essendo eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio – deve essere sollevata entro la prima udienza ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. (secondo il quale in tale udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto).
Di conseguenza, non può essere valutata la nullità parziale delle fideiussioni, atteso che la dedotta nullità delle clausole derogatorie all’art. 1957 c.c. non è stata invocata a fondamento di specifiche e tempestive eccezioni di decadenza, onde la relativa applicazione non viene in rilievo nel caso di specie.

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