E’ dunque nulla la notifica effettuata in un luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente.
Il principio è stato affermato dalla sez. V della Suprema Corte con la sentenza del 22/04/2022, n. 12832, (fattispecie in cui la SC in accoglimento del ricorso del contribuente ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuta valida la notifica dell’ avviso di accertamento, propedeutico all’ingiunzione impugnata, in quanto eseguita presso un luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente).
Secondo la Suprema Corte: <<l’erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell’indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario. Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario>>
Nella specie il contribuente aveva contestato la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione di pagamento, essendo stata eseguita presso un luogo privo di qualsiasi collegamento con la residenza, il domicilio o la dimora del contribuente.
La Suprema Corte, con la medesima pronuncia, ha inoltre ribadito il principio della c.d. sequenza procedimentale  in tema di formazione della pretesa esattoriale secondo il quale “la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)”.
Avv. Vincenzo Arcidiacono del foro di Catanzaro

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