L’obbligo della Banca di conservare e consegnare a richiesta del correntista i contratti di apertura di credito, del conto corrente e successive modifiche ed integrazioni si riferisce all’ipotesi in cui dalla documentazione siano mancanti alcuni estratti conto e non riguarda la produzione del contratto.

E’ infondata la tesi di un generico obbligo, a carico della Banca, ex 119 TUB di produrre documentazione contrattuale dopo la fase iniziale del rapporto. Il IV comma limita infatti tale obbligo alle sole “singole operazioni” relative agli ultimi dieci anni.

Questi i principi affermati dalla corte d’Appello di Brescia nella sentenza nr. 1260/2022, alla cui lettura si rimanda.

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