Il Tribunale di Catanzaro ha esaminato e respinto un ricorso d’urgenza, con il quale l’istante aveva contestato l’avvenuto protesto di un suo assegno del quale aveva denunciato lo smarrimento, ma che era stato comunque portato all’incasso da soggetto omonimo. L’attore nel ricorso contesta la seguente circostanza: “nonostante XXXXXX. abbia riconosciuto che la sottoscrizione dell’assegno oggetto del protesto è proveniente da soggetto diverso dell’avente diritto, odierno ricorrente ha ugualmente proceduto ad iscrivere protesto nei confronti del ricorrente, nonostante l’istituto bancario sia ben conscio che il soggetto che ha sottoscritto l’assegno non è XXXXXX nato a Catanzaro il XXXXX e che il conto corrente su cui è tratto è intestato ad XXXXXXXX e non al ricorrente“.
Il Tribunale con l’allegata ordinanza oltre a respingere il ricorso per mancanza del fumus boni iuris chiarisce: “ Tanto premesso in diritto, si osserva che, nel caso concreto, è documentalmente provato che l’assegno bancario de quo non è stato pagato “per irregolarità dell’assegno: assegno smarrito o rubato – causale 36” (v. doc n. 5 Banca). In caso di denuncia di sottrazione o smarrimento del titolo, la normativa impone la levata del protesto, essendo chiaro che non è sufficiente una denuncia di tal fatta ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista (cfr. Cass. n. 11557 del 2019). Il correntista incolpevolmente protestato, in caso di assegno rubato o alterato, trova infatti la sua tipica tutela nella descrizione del motivo della levata del protesto sul Registro Informatico, come avvenuto nel caso di specie: “assegno denunciato smarrito o rubato”. Ciò posto, osta all’accoglimento del presente ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. l’insussistenza del requisito del periculum in mora.”
