Il panorama risarcitorio italiano è in piena fase di transizione; ciò perché la sua evoluzione, iniziata con gli orientamenti giurisprudenziali del 2008, sfociati nella redazione delle tabelle Milanesi edizione del 2009, e cristallizzatasi con la famosa sentenza Amatucci (Cass. Civ. Sentenza n. 12408 del 2011), ha palesato negli ultimi anni evidenti segnali di crisi.
Tanto dovuto non soltanto al difficoltoso utilizzo della tabellazione da parte degli operatori del diritto, ma anche per gli effetti di alcune pronunce della Sezione terza della Suprema Corte (su tutte Sentenza n. 901 del 2018 ed ordinanza n. 7513 del 2018) e, soprattutto, per la forte influenza portata dal Tribunale di Roma che non solo ha contribuito negli anni ad approvare ed utilizzare, quantomeno in primo grado, le proprie tabelle, ma imponendosi con l’edizione del 2019, alle tabelle di Milano determinando il definitivo abbandono di un progetto di tabellazione unitaria.
Ed invero, è il caso di dare cenno alla circostanza che è del 2021 la pubblicazione di una tanto agognata Tabella Unica Nazionale, così come prevista dalla’art. 138 Codice delle Assicurazioni private, portante i valori monetari per le lesioni comprese tra il 10% ed il 100% e derivanti da sinistri RCA e di RC sanitaria ed una consistente componente medico-legale da utilizzare per la valutazione e quantificazione delle lesioni in termini di punti di invalidità permanente.
Ma tale ultima tabella, incompleta per certi versi a parere dello scrivente, rimane esclusivamente di mera consultazione non avendo trovato, ad oggi, una approvazione finale che, sempre a parere dello scrivente, difficilmente potrà vedere una definitiva affermazione.
Rimane, pertanto, la dicotomia Tabelle di Milano e Tabelle di Roma che in via di principio risultano quelle applicabili nel panorama risarcitorio italiano.
Nella edizione del 2009 l’Osservatorio del Tribunale di Milano, recependo la necessità di una valutazione unitaria di tutto il danno non patrimoniale, ha redatto in un unico punto i precedenti valori del danno biologico e morale, con quest’ultimo valutato in misura fissa a secondo del grado di invalidità.
Tale operazione se da un lato ha esemplificato l’attività di quantificazione del danno non patrimoniale, dall’altro non è riuscita a dare al danno c.d. morale la giusta valorizzazione visto che, determinato in misura fissa a secondo del grado di invalidità, non si sarebbe potuto valutarne l’intensità fattispecie per fattispecie.
Di contro, si può affermare che le Tabelle di Roma valorizzano il danno morale prevedendo per esso non un valore fisso, ma dei range percentuali (peraltro molto ampi) risultando, quindi, per taluni operatori, maggiormente idonee a garantire il pieno e più completo risarcimento del danno in tutte le sue componenti.
Con l’edizione del 2019, l’Osservatorio del Tribunale di Milano ha inteso ritornare allo scorporo della voce “danno morale”, definito come danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, evidenziandola in modo autonomo ed ulteriore rispetto al valore base del danno.
Ma tale operazione rimane meramente teorica atteso che non mutano i valori monetari che restano uguali a quelli delle precedenti tabelle.
Ad oggi, pertanto, la differenza con la tabella romana rimane significativa poiché quest’ultima, prevedendo un minimo ed un massimo nella voce del danno c.d. morale, porta ad oscillazioni risarcitorie non indifferenti.
Il dualismo in precedenza evidenziato, sembra oggi avere trovato una probabile soluzione soprattutto con riferimento al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Interessante è, infatti, l’orientamento oramai quasi consolidato della Corte di Cassazione in funzione del quale detto danno debba essere liquidato seguendo le tabelle di Roma e non quella di Milano (Cass. Civ. Ordinanza 26300 del 29 settembre 2021).
Ed invero, la Corte ha statuito che soltanto il sistema romano è idoneo a consentire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l’uniformità di giudizio in fattispecie analoghe.
È noto che negli ultimi dieci anni il panorama risarcitorio italiano ha girato attorno alle tabelle milanesi per la quantificazione del danno non patrimoniale; a tal fine fondamentale si dimostrò la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, pronunciata dalla Corte di Cassazione ed a mezzo della quale veniva individuato nel sistema milanese il parametro da utilizzare per liquidare questa categoria di pregiudizio (danno non patrimoniale) in modo omogeneo e standardizzato di talché si potessero superare tutte le divergenze che registrava la giurisprudenza di merito e si potesse assicurare una uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
Quanto appena esposto riguardava, però, la liquidazione del danno biologico di una persona vivente, ma il principio è stato ritenuto, a parere dello scrivente molto forzatamente, applicabile anche alla fattispecie del nocumento che un individuo potrebbe soffrire per la morte di un familiare o di una persona cara.
La su esposta forzatura, nonché la moltitudine di situazioni e fattispecie tutte diverse, hanno mostrato nella pratica del diritto che la tabella meneghina non è mai stata sufficientemente precisa per la liquidazione del danno da uccisione del congiunto.
Infatti, come già detto, essa si limita a prevedere un importo minimo ed uno massimo, si pensi ad esempio che per la morte del coniuge si va da un importo di € 168.250,00 ad € 336.500,00, con una forbice, peraltro piuttosto ampia, che non indica in maniera concreta alcun criterio specifico per determinare quale importo debba essere liquidato.
In buona sostanza, resta al magistrato, previa valutazione soggettiva, liquidare equitativamente la fattispecie.
È chiaro, alla luce delle considerazioni svolte, che l’applicazione della tabella di Milano ha incontrato molteplici attriti e resistenze per la liquidazione del danno parentale.
Ecco perché Roma, in evidente contrasto con quella milanese, ha edito ed utilizzato un proprio sistema tabellare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale cominciando a fare breccia nel panorama risarcitorio italiano a scapito dei parametri milanesi.
Con sentenza n. 29495 del 14 novembre 2019 la Suprema Corte ha smentito la pretesa valenza nazionale delle tabelle milanesi e tale orientamento è stato ribadito con la sempre crescente necessità di una tabella “che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentelae la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021.
Ma l’applicazione della tabella romana è stata sancita, sembra al momento senza alcuna possibilità di smentita, dalla citata ordinanza 26300 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 29 settembre 2021 che ribadisce il principio che l’unica tabella utile per la liquidazione del danno parentale risulta essere quella di Roma.
In funzione di detta tabella, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deve avvenire in base ad una valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, e deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.
In particolare, nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il Giudice di merito deve valutare tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di se, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
I requisiti che la tabella risarcitoria dovrebbe, quindi, contenere secondo la Suprema Corte sono: adozione del criterio “a punto variabile”, estrazione del valore medio del punto dai precedenti, modularità, elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (così la segnalata Cass. n. 10579/2021).
In conclusione, l’evoluzione ripercorsa in sintesi riprendendo le pietre miliari del panorama giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno e per quanto ci riguarda da perdita parentale, lascia, comunque, una profonda sperequazione fra le molteplici fattispecie risarcitorie che si auspica andranno eliminate proprio per evitare trattamenti disparati e carenze di uniformità nei giudizi.
Avv. Antonio Natali
Foro di Catanzaro
