Con la sentenza pubblicata in data 3.5.2024, la Corte di Cassazione (Sezione III, relatore dott. Tatangelo) è tornata sul tema dei tassi di interesse che fanno riferimento all’Euribor ritenendo opportuno (rispetto a quanto affermato dall’ordinanza del 13.12.2023 n. 34889) “…un più adeguato approfondimento delle questioni rilevanti…” e, a nostro avviso, ridimensionando la portata di quanto in precedenza affermato.
Nelle conclusioni della statuizione, infatti, la Corte afferma, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c., i seguenti principi di diritto: «i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipola-zione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regola-mento contrattuale al risultato delle medesime intese o prati-che, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle sud-dette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il ri-ferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»; «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal con-tratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»;
«in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento». Come noto, con l’ordinanza n.34889 dello scorso dicembre 2023, la Corte aveva invece affermato che, limitatamente al periodo per il quale si è accertata la manipolazione del tasso Euribor, è affetta da nullità la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso d’interesse in misura variabile con parametrizzazione al ridetto saggio Euribor anche se l’istituto mutuante non rientra tra quelli sanzionati per aver preso parte all’intesa manipolativa. La sentenza dei giorni scorsi ha perciò introdotto dei parametri ben precisi, sotto il profilo probatorio, per la parte che intenda far valere la nullità della pattuizione contrattuale in questione. Torneremo a breve sull’argomento con un più compiuto approfondimento.
