Il Parlamento ha convertito in legge il D.L. n.73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e, per quel che ci riguarda, ha modificato l’art. 125-sexies del TUB:

«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato) 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

Tale riformulazione della norma risolve in modo definitivo i contenziosi sorti negli ultimi tempi dopo la pronunzia della Corte di Giustizia Europea dell’11.09.2019 (nota come sentenza ‘Lexitor’). Il nuovo testo riconosce al consumatore -nell’ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento- la riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito ed escluse le imposte, ovviamente in misura proporzionale al tempo residuo del contratto. Viene, poi, specificato che i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per detta riduzione.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 11 octies, la nuova norma si applica ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre  “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione ….. continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies …… e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
Il legislatore ha, dunque, introdotto una nuova disposizione che prevede la riduzione di “tutti i costi” per i soli contratti stipulati successivamente, in tal modo confermando che secondo il precedente testo dell’art. 125 sexies (che continua ad applicarsi ai contratti sottoscritti prima) devono essere ridotti solo i “costi dovuti per la vita residua del contratto”, ad esclusione cioè di quelli upfront.

 

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