Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza nr. 614/2023, ha affermato: l’inammissibilità della sommatoria di tasso corrispettivo e moratorio al fine di rilevare l’esistenza di usura; l’obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi anche in presenza di eventuale nullità del tasso di mora (comunque insussistente nel caso di specie); la legittimità del piano di ammortamento ‘alla francese’; l’irrilevanza dell’eventuale scostamento tra ISC pubblicizzato e quello determinabile in base alle condizioni convenute in contratto.
