Il Tribunale di Crotone si esprime in tema di nullità del tasso rapportato all’Euribor, nullità per discrasia del TAEG/ISC e risarcimento danni da illegittima segnalazione in CR.

In particolare, con la domanda si contestava la nullità della pattuizione contrattuale del tasso di interesse rapporto all’Euribor, l’errata indicazione di un ISC (TAEG) difforme da quello realmente applicato a mutuo chirografario di complessivi € 725.000,00, invocando quale rimedio, l’art 117 del TUB,  con conseguente richiesta di applicazione al rapporto dei tassi sostitutivi BOT. Risarcimento danni da illegittima segnalazione in CR.

In corso di causa è stata disposta una CTU con cui il Giudice ha disposto il ricalcolo del TAEG con inclusione di tutte le commissioni, remunerazioni e spese effettivamente pagate e, nel caso di difformità riscontrata rispetto al TAEG indicato in contratto,  la determinazione degli interessi ai tassi BOT.   Il CTU ha operato in ossequio ai quesiti includendo nel calcolo del TAEG  anche la commissione di estinzione anticipata del mutuo. Dalla CTU è emersa una discrasia tra il TAEG dichiarato  rispetto a quello rideterminato ed il CTU rispondendo ai quesiti ha ricalcolato gli interessi ai tassi BOT concludendo che, rispetto ai tassi effettivi, emergerebbe un potenziale onere restitutorio di Euro 182.691,69.

La sentenza, ottenuta dal nostro Studio, ha concluso affermando che

  1. non si ravvisa da parte della Banca alcuna violazione della c.d. trasparenza bancaria, né la pattuizione degli interessi risulta indeterminata o indeterminabile. Quanto alla dedotta “lievitazione” dello spread, dal 2,50% al 6,15%, si evidenzia che il 2,50% rappresenta la quota fissa nominale annua pattuita in contratto, cui va aggiunta la quota variabile pari al tasso percentuale denominato Euribor (v. pagine 1,2, e 4 del contratto). Nel medesimo contratto, le parti hanno inoltre stabilito che le condizioni economiche sarebbero state precisate e definite con l’atto di utilizzo del finanziamento (art. 2 del contratto di mutuo). Nell’atto di utilizzo del mutuo, sottoscritto il 29.11.2011, le parti hanno previsto una quota fissa pari al 6,15% e una quota variabile pari al tasso percentuale denominato Euribor, prevedendo un TAEG pari all’8,20%, nonché una maggiorazione di due punti per gli interessi di mora (v. art. 3-bis dell’atto di utilizzo). Tutte le predette condizioni devono ritenersi conosciute ed accettate dalla mutuataria, posto che tutte le pagine del contratto di mutuo e dell’atto di utilizzo risultano dalla stessa debitamente sottoscritte.
  1. La dedotta divergenza tra l’ISC/TAEG dichiarato rispetto al TAEG effettivamente applicato non è causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l’art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce. Invero, solo nella materia del credito al consumo – non ricorrente nel caso di specie, posto che l’istante è una società – è prevista un’ipotesi di invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l’art. 125 bis comma 6 T.U. Fuori da tale limitato ambito, l’eventuale divergenza tra l’ISC dichiarato e quello effettivo non rende nulle le pattuizioni sugli interessi del contratto di mutuo raggiunte dalle parti (salvo che parte mutuataria deduca che, a causa dell’errata informazione sull’ISC, sia stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, circostanza questa non allegata), in quanto l’Indicatore Sintetico di Costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole (Trib. Napoli, sent. n. 183/2018; Trib. Roma n. 11681/2017). Ne deriva che, non trattandosi di un tasso, di un prezzo o di una condizione, deve escludersi l’applicabilità nel caso di specie dell’evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib. Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233). Alla luce di quanto appena esposto, deve pertanto prescindersi dagli esiti della pure espletata Ctu.
  1. La domanda volta alla cancellazione della segnalazione alla Centrale rischi di Bankitalia e al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della segnalazione, deve considerarsi assorbita dal rigetto della domanda attorea, atteso che l’erroneità della segnalazione è stata prospettata dall’attrice quale conseguenza delle condotte illegittime addebitate alla Banca, rimaste tuttavia prive di riscontri. La domanda risarcitoria, peraltro, non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stato dimostrato, né ancor prima allegato, il pregiudizio patrimoniale subito – in termini di danno emergente e di lucro cessante – in conseguenza della condotta asseritamente illecita attribuita a parte convenuta, evidenziandosi che al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi patiti in conseguenza dell’altrui comportamento illecito è necessario, per l’istante, fornire la prova del danno-evento e del danno-conseguenza – non potendo trovare accoglimento la tesi del danno in re ipsa, che assegnerebbe al risarcimento una funzione esclusivamente sanzionatoria in luogo di quella, che gli è propria, di carattere principalmente compensativo, quantunque concorrente con altre plurime funzioni (cfr. Cass. n. 207/2020; n. 1931/2017).

La sentenza pertanto rigetta la domanda con condanna dell’attrice alle spese di causa e di ctu

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