Con ordinanza n.33411/21, depositata l’11.11.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal nostro Studio avverso un’ordinanza resa dalla Corte d’Appello di Catanzaro a conclusione di procedimento ex art. 702-bis c.p.c., promosso nell’interesse di una nostra patrocinata.

La Corte Territoriale aveva ritenuto la tardività del ricorso stesso, con il quale era stata proposta opposizione alla stima di una indennità di occupazione e di esproprio. Secondo la pronunzia impugnata, la società espropriata avrebbe avuto piena e legale conoscenza del decreto di esproprio al momento dell’istanza di svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP. di Catanzaro.

Tale decisione è stata impugnata per violazione degli artt. 20,21,23, 26, 27 comma 2 del dp 327/2001, oltre che per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con l’ordinanza che pubblichiamo la Suprema corte ha accolto integralmente i motivi di ricorso e, richiamando un principio ampiamente consolidato, ha evidenziato che solo la rituale notifica del decreto di esproprio è idonea a far decorrere il termine per l’opposizione alla stima.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, dovrà pertanto decidere la domanda della società espropriata uniformandosi al principio enunciato.

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